Proprio con la legge 219/17 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” – detta anche legge sul Biotestamento, per la prima volta in Italia viene definito il Consenso Informato.
In tale legge sono normati tutti gli aspetti procedurali del Consenso Informato, e sono indicati i 3 attori di tale processo: pazienti, equipe medica e struttura sanitaria.
Con “Acquisizione del Consenso Informato” possiamo intendere l’espressione – da parte del Paziente – dell’assenso (completo o parziale) / dissenso o revoca, relativo a quanto proposto dal Medico, a conclusione dell’intero percorso di consenso informato.
Tale acquisizione è solitamente una firma del paziente, ma la legge 219/17 prevede anche altre modalità – al fine di permettere l’espressione anche da parte di pazienti che siano inabili a firmare.
Le legge 219/17 identifica le 2 componenti del Consenso Informato in ambito sanitario:
- le informazioni;
- il processo con cui sono rese comprensibili e utili al Paziente.
La legge 219/17 chiarisce inoltre
- chi deve fornire le informazioni: l’equipe medica;
- e chi si occupa della loro proposta al paziente: la struttura sanitaria.